Investitori
Informazioni pubblicate a norma di legge
30/12/2020 – Novità Decreto Rilancio – detrazione fiscale al 50%
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 19 maggio 2020 n. 34 (il “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito con modifiche con legge numero 77 del 17 luglio 2020), è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.
Tale detrazione del 50% si applica agli investimenti in start-up / PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis (di seguito, la“Detrazione de Minimis”).
Decreto ministeriale di attuazione dell’agevolazione al 50% – de minimis
Le modalità di attuazione della nuova agevolazione del 50% de minimis sono state fissate con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 28 dicembre 2020, pubblicato sulla GU n.38 del 15-2-2021, – Modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative (di seguito, in breve, il “DM_28_12_2020”), disponibile attivando questo link al sito della Gazzetta Ufficialehttps://www.
Ambito di applicazione
La detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 7, dell’art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020 (la “Detrazione De Minimis-Startup Innovative”), e’ alternativa a quella prevista dal DM del 7 maggio 2019 relativo alle modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative (la “Detrazione 30%” ) e non e’ cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.
La detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al comma 8, dell’art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020 (la “Detrazione De Minimis-PMI Innovative”), spetta prioritariamente a quella prevista dal DM del 7 maggio 2019 relativo alle modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (la Detrazione 30%), sempre nei limiti del regolamento «de minimis».
Impresa beneficiaria
Per impresa beneficiaria dell’investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.
Il soggetto investitore, per poter usufruire della detrazione del 50% può effettuare l’investimento agevolato in una o piu’ imprese beneficiarie.
L’investimento agevolato puo’ essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative (per «organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si intende quell’organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e’ effettuato l’investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita’ risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta)
Investimento agevolato
L’investimento massimo in una o piu’ start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo’ accedere alla Detrazione De Minimis -Startup Innovative, non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000.
L’investimento massimo in una o piu’ PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo’ accedere alla Detrazione De Minimis-PMI Innovative, non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000.
L’investimento agevolato in Startup o PMI innovative deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
Qualora la detrazione fiscale sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le Detrazioni De Minimis non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Data di rilevanza dell’investimento e tipologia di investimenti agevolabili .
La Detrazione de Minimis si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche’ agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative (gli “Investimenti”).
Gli Investimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attivita’ di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.
Agevolazione fiscale – limite massimo di aiuti ricevuti dall’impresa beneficiaria di euro 200.000 (il “Massimale ‘de minimis’”)
La Detrazione del 50% e’ concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del regolamento (UE) sopra citato).
In caso di investimento in Startup innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
In caso di investimento in PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000.
In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza entro, però, il Massimale ‘de minimis’.
Procedura di presentazione dell’istanza, registrazione e verifica dell’aiuto «de minimis»
Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta apposita istanza on line tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico (la piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative») raggiungible presso il sito di Invitalia a l seguente link https://padigitale.
L’istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contiene:
a) gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
c) l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Il Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale «de minimis» notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore.
L’esito negativo di tale accertamento e’ ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza e alla conseguente fruizione dell’incentivo.
In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia’ ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa e’ tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita’ telematiche, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria puo’ presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purche’ nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
A cura del Ministero dello sviluppo economico e’ inviato periodicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.
In caso di variazioni dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile, l’impresa beneficiaria e’ tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma, ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita’ della Detrazione De Minimis.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2021 ( diposnibile in questo link al sito del MISE https://www.mise.gov.it/
Condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale
L’utilizzo della Detrazione De Minimis e’ indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nella impresa beneficiaria.
La Detrazione De Minimis spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui al DM_28_12_2020 , da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.
In caso di investimento tramite OICR, il possesso dei requisiti dell’OICR necessari per il rilascio dell’agevolazione e l’entita’ dell’investimento agevolato e’ certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli stessi OICR, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.
Qualora l’esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli OICR con il periodo di imposta dell’investitore e l’investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le Detrazioni De Minimis spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
Il diritto alle Detrazioni De Minimis decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori (sia investitori ‘diretti’ che, in caso di investimento indiretto, gli OICR che investono prevalentemente in startup o PMI innovative).
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste per la spettanza delle Detrazioni De Minimis devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e’ stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.
Effetti della decadenza e controlli
Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo, anche a campione, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, della Detrazioni De Minimis, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al paragrafo successivo.
Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla Detrazioni De Minimis effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e’ effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
CROWDFUNDING
Il CrowdFunding consiste nel finanziamento di iniziative imprenditoriali innovative o progetti di diversa natura (economica, culturale, sociale…) da parte di numerosi individui, ai quali è offerta la possibilità di partecipare anche con modeste quote di capitale.
Lo scopo primario del CrowdFunding è quello di connettere investitori e imprenditori, e quindi di favorire l’imprenditoria espandendo e facilitando la ricerca di investitori.
Attraverso accordi stipulati tra Directa SIM e alcuni dei più influenti portali di CrowdFunding in Italia, viene offerta l’opportunità di investire usufruendo del Regime Alternativo di intestazione quote.
In tal modo, come consentito dall’art.100ter del TUF (Testo Unico della Finanza), l’investitore potrà beneficiare dei vantaggi derivanti dalla possibilità di delegare a un intermediario qualificato la sottoscrizione delle quote di una campagna per suo conto.
In particolare, l’investitore potrà trasferire le proprie quote evitando gli ingenti costi di un notaio o di un commercialista, che sarebbero altrimenti necessari.
https://www.directa.it/pub2/it/landings/crowdfunding.html
REGIME ALTERNATIVO DI INTESTAZIONE DELLE QUOTE
Cos’è il Regime alternativo di intestazione e trasferimento delle quote previsto dall’art 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (il “TUF”)
L’articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il “TUF”) ha introdotto un particolare regime di intestazione e di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding (il “Regime Alternativo”). Tale regime rappresenta un nuovo e più agevole sistema per lo scambio delle quote detenute dagli investitori di Mamacrowd, ‘alternativo’ a quello tradizionale previsto dall’art 2470 del codice civile, che richiede di rivolgersi a un notaio o commercialista (il “Regime Ordinario“).
L’utilizzo del Regime Alternativo consente all’investitore di vendere le quote sottoscritte sul portale risparmiando i relativi costi amministrativi (onorari dei professionisti, bolli e diritti vari) e le conseguenti perdite di tempo.
Il Regime Alternativo di intestazione e di trasferimento delle partecipazioni in PMI sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding (noto anche come “Servizio di Rubricazione”) è attivabile esclusivamente nel caso in cui la PMI sia una società a responsabilità limitata e si realizza tramite l’intestazione delle quote sottoscritte dall’investitore a un intermediario a ciò abilitato con il quale il Portale ha preventivamente sottoscritto un apposito accordo.
L’intermediario individuato da Mamacrowd per la gestione del Servizio di rubricazione è Directa S.I.M. S.p.A. (di seguito, la “Directa SIM”).
L’adesione al Regime Alternativo, generalmente, deve essere oggetto di specifica opzione da parte dell’Investitore (“Adesione Tradizionale”), salvo il caso in cui l’offerente, manifesti al Gestore la propria preferenza rispetto al Regime Alternativo, richiedendone l’applicazione come regime prioritario per l’assegnazione degli strumenti finanziari offerti per la totalità o per particolari categorie di investitori, salvo diversa opzione dell’Investitore nel corso del procedimento di investimento (“Adesione Massiva”).
In entrambi i casi di adesione al Regime Alternativo (Adesione Tradizionale o Adesione Massiva), l’investitore dovrà conferire alla SIM un mandato a svolgere le seguenti attività:
- a) comunicare all’Offerente e al Registro delle Imprese, dopo la chiusura con esito positivo dell’offerta al pubblico mediante il portale, la propria titolarità di ‘socio’ dell’offerente per conto degli investitori del portale che hanno attivato il Servizio di Rubricazione e annotare il nominativo dei singoli investitori titolari delle rispettive quote nei propri registri;
- b) rilasciare, a richiesta del sottoscrittore (o dei successivi acquirenti della quota) un attestato che ne comprova la titolarità e consente l’esercizio dei diritti di socio (il “Certificato di Intestazione”) ;
- c) consentire al sottoscrittore (o ai successivi acquirenti della quota), su richiesta, di alienare le quote sottoscritte sul portale mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dalla SIM, la quale provvederà, inoltre, a rilasciare una idonea certificazione dell’annotazione compiuta;
- d) consentire al sottoscrittore (o ai successivi acquirenti della quota) di chiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
Il vantaggio principale del Servizio di Rubricazione è, quindi, che le quote così sottoscritte potranno essere trasferite, in deroga al regime ordinario, senza il necessario ricorso al notaio o al commercialista e senza ulteriori costi amministrativi dal momento che, optando per il regime alternativo, la SIM diventa l’unico soggetto a occuparsi di tutto.
Caratteristiche principali del Regime Alternativo
Possono aderire al regime alternativo solo gli investitori che sottoscrivono quote di società costituite in forma di società a responsabilità limitata. Il regime alternativo non può, quindi, essere utilizzato nel caso di investimenti in società costituite in forma di società per azioni.
L’adesione al regime alternativo di intestazione delle quote può essere effettuata in sede di adesione all’offerta ed entro il termine della data di chiusura dell’offerta stessa.
Le quote sottoscritte in adesione a precedenti offerte oggi chiuse non possono, pertanto, beneficiare del regime alternativo di intestazione quote.
Ogni volta che un utente Mamacrowd decide di effettuare un investimento sul Portale:
– con riferimento alle offerte per le quali il servizio è reso disponibile (e quindi in caso di Adesione Tradizionale), nel corso del processo di inserimento dell’ordine di adesione all’offerta, l’investitore potrà aderire al Regime Alternativo optando per la sua applicazione mediante la selezione del flag “Rubricazione” (come meglio precisato nel successivo paragrafo “Come aderire al Regime Alternativo”), completando l’apposita procedura di Attivazione del Servizio predisposta da Directa SIM e accettando i termini e le condizioni particolari del servizio nonché i termini e condizioni di Mamacrowd resi disponibili da parte del Portale. Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle predette attività, l’Adesione Tradizionale al Regime Alternativo si avrà per non avvenuta, con la conseguenza che, ove l’Offerta abbia esito positivo, l’Investitore sarà soggetto al Regime Ordinario (come specificato anche nel paragrafo “Condizione sospensiva”);
– con riferimento alle offerte per le quali il servizio è richiesto dall’offerente come regime prioritario per l’assegnazione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta (e, quindi, in caso di Adesione Massiva), nel corso del processo di inserimento dell’ordine di adesione all’offerta, l’opzione relativa all’applicazione del Regime Alternativo apparirà come preselezionata e l’investitore potrà aderire al Regime Alternativo semplicemente completando l’apposita procedura di Attivazione del Servizio predisposta da Directa SIM e accettando i termini e le condizioni particolari del servizio nonché i termini e condizioni di Mamacrowd resi disponibili da parte del Portale. In tali casi, qualora l’Investitore intenda invece optare per il Regime Ordinario, dovrà provvedere a modificare la selezione del flag “Rubricazione” all’inizio del processo di inserimento dell’ordine di adesione all’offerta. Resta inteso che in caso di mancato perfezionamento delle predette attività, l’Adesione Massiva al Regime Alternativo si avrà per non avvenuta, con la conseguenza che, ove l’Offerta abbia esito positivo, l’Investitore sarà soggetto al Regime Ordinario (come specificato anche nel paragrafo “Condizione sospensiva”).
In ogni caso, l’adesione al Regime Alternativo, sia in caso di Adesione Tradizionale che di Adesione Massiva, è, inoltre, sospensivamente condizionata alla corretta identificazione ai fini antiriciclaggio dell’Investitore a cura di Directa SIM, come precisato anche nel paragrafo “Verifiche condotte da DIRECTA SIM”.
Costi del Regime Alternativo
L’adesione al Regime Alternativo prevede alcuni costi che, in caso di Adesione Tradizionale sono a carico dell’investitore (addebitati direttamente dalla SIM), mentre, in caso di Adesione Massiva sono a carico dell’Offerente che ne richiede l’applicazione.
- A)In caso di Adesione Tradizionale:
1) al momento dell’apertura del conto presso Directa Sim (il “Conto Sim”), l’Investitore dovrà corrispondere a Directa SIM (il “Costo di Apertura Conto SIM”):
- una somma pari ad euro 15,00 (quindici/00), se persona fisica;
- una somma pari ad euro 80,00 (ottanta/00), se persona giuridica.
Tali importi non sono rimborsabili nel caso in cui l’Offerta alla quale Investitore ha aderito con Regime Alternativo, non si concluda positivamente o nel caso in cui vi sia una esclusione dell’Investimento a seguito del verificarsi di una situazione di overfunding. Tali importi non saranno, inoltre, dovuti dall’Investitore ove egli abbia già un Conto SIM aperto presso Directa SIM.
2) Una volta attivato il Conto SIM, per ogni Investimento su un’offerta andata a buon fine (salvo il caso di esclusione per ‘overfunding’), l’Investitore, sia persona fisica sia persona giuridica, dovrà corrispondere a Directa SIM l’importo di euro 20,00 (il “Costo di Rubricazione Offerta”). Tale importo è dovuto dall’Investitore solo nel caso in cui l’Offerta si concluda positivamente.
3) Per il rilascio del certificato di cui al precedente art. 2.2., n. 3, l’Investitore dovrà corrispondere a Directa SIM un importo pari ad euro 5,00 (il “Costo Rilascio Certificato di Intestazione”). Tale importo non è dovuto in caso di primo rilascio del certificato all’Investitore, che è da intendersi gratuito.
Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà tramite prelievo delle relative somme dal Conto SIM, secondo le modalità previste nel contratto stipulato tra Directa SIM e l’Investitore.
L’Investitore, pertanto, è tenuto ad assicurarsi che sul Conto SIM vi siano i fondi necessari a coprire i costi per l’adesione al Regime Alternativo. In assenza di fondi, Directa SIM potrebbe non accettare la richiesta di adesione al Regime Alternativo effettuata dall’Investitore.
- B)In caso di Adesione Massiva, i Costi del Regime Alternativo saranno a carico dell’Offerente, secondo gli accordi di volta in volta conclusi con Directa SIM; L’Investitore, pertanto, non dovrà pagare nulla.
In particolare, l’Offerente provvederà alla corresponsione:
- a) del Costo di Apertura Conto SIM, nel caso in cui gli investitori siano sprovvisti di Conto SIM (Tale importo non è rimborsabile nel caso in cui l’Offerta che prevede l’Adesione Massiva non si concluda positivamente o nel caso in cui vi sia una esclusione dell’ investimento a seguito del verificarsi di una situazione di ‘overfunding’: in questo caso il Conto SIM rimane aperto a nome dell’investitore che potrà disporne liberamente per future adesioni ad altre offerte);
- b) del Costo di Rubricazione Offerta relativo a tutti gli investitori già titolari di Conto SIM (Tale importo è dovuto dall’Offerente solo nel caso in cui l’Offerta si conclude positivamente).
- c) Il primo rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle quote (il Certificato di Intestazione), necessario come titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali è gratuito. Per le successive richieste di Certificati di Intestazione è previsto un costo di euro 5,00 a certificato a carico dell’investitore.
In sintesi
- in caso di offerta con Adesione Massiva, l’investitore non paga nienteper l’accesso al Regime Alternativo con riferimento a quella specifica offerta, sia nel caso in cui abbia già un Conto SIM, sia nel caso in cui lo debba aprire in quel momento;
- in caso di Adesione Tradizionale, la prima volta che un investitore aderirà al Regime Alternativo per un’offerta pubblicata sul portale, dovrà sostenere un costo complessivo di:
(a) euro 35,00 se è una persona fisica, (euro 15,00 per l’apertura del Conto SIM + euro 20,00 per l’attivazione del Servizio Rubricazione relativamente all’offerta);
(b) euro 100,00, se è una persona giuridica, (euro 80,00 per l’apertura del Conto SIM + euro 20,00 per l’attivazione del Servizio Rubricazione relativamente all’offerta);
Per le successive Adesioni Tradizionali al Regime Alternativo, invece, sia l’investitore persona fisica sia l’investitore persona giuridica dovranno unicamente sostenere il costo di euro 20,00 per l’utilizzo del Servizio Rubricazione relativamente alla specifica offerta.
Ulteriori dettagli sui costi sono visibili sul sito di DirectaSIM:
Caricamento del conto aperto presso Directa SIM a cura dell’investitore
Gli importi sopra indicati verranno prelevati direttamente dal Conto SIM aperto a nome dell’investitore. Pertanto:
– in caso di Adesione Massiva, l’Offerente provvederà a ‘caricare’ in misura sufficiente il Conto SIM di ciascun investitore.
– In caso di Adesione Tradizionale sarà, invece, l’investitore a doversi assicurare di avere un credito sufficiente sul Conto SIM.
In caso di mancata disponibilità dei fondi sul Conto SIM, infatti, la SIM potrebbe non accettare la richiesta di adesione al Regime Alternativo.
Per attivare il servizio in caso di Adesione Tradizionale e mantenerlo operativo è necessario, quindi, caricare il Conto SIM tramite bonifico in favore della SIM stessa.
Le istruzioni per il bonifico necessario per “caricare” il conto Sim, si trovano sul sito di Directa SIM.
Come aderire al Regime Alternativo
Adesione in 4 passaggi
Affinchè l’adesione al regime alternativo per un determinato investimento sia registrata correttamente, è necessario che l’utente:
- in caso di Adesione Tradizionale, selezioni l’opzione “Rubricazione” al momento in cui effettua l’ordine di investimento mentre, in caso di Adesione Massiva, mantenga invariata la selezione “Rubricazione” già effettuata automaticamentedal sistema;
- accetti i Termini e condizioni del Servizio di Rubricazionenonché i Termini e condizioni di Mamacrowdpredisposti dal Gestore di Mamacrowd;
- completi correttamente tutta la procedura di apertura conto del Conto Sim sul sito di Directa SIM;
Per condizioni relative al Conto SIM si fa riferimento al contratto standard di Directa SIM e alle relative condizioni disponibili ai seguenti link:
- https://www.directa.it/pub2/it/conto/100/1.html
- https://www.directa.it/it/pdf/info-precontrattuale.pdf
- https://www.directa.it/it/pdf/contratto-facsimile-directa.pdf
- Nel solo caso di Adesione Tradizionale(in caso di Adesione Massiva tutti i costi sono a carico dell’Offerente), dovrà essere effettuato il Bonifico a Directa SIM per caricare il Conto SIM.
Conferma di apertura del Conto SIM – attribuzione del Codice Utente di Directa SIM
Una volta completati i primi tre passaggi di cui sopra ed effettuato, ove necessario, il bonifico per caricare il Conto SIM, l’utente riceverà conferma che la sua adesione al Regime Alternativo per tale investimento è stata registrata.
La procedura di apertura del Conto SIM, a questo punto, sarà terminata con esito positivo e Directa SIM provvederà ad attribuire all’investitore il Codice Utente del Servizio di Rubricazione.
Come funziona il Servizio di Rubricazione
- Trasferimento delle quote
L’investitore che aderisce al Regime Alternativo potrà cedere le quote a qualsiasi soggetto terzo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia o meno un investitore della community di Mamacrowd.
Una volta raggiunto un accordo sul prezzo tra acquirente e alienante, le parti potranno perfezionare il trasferimento semplicemente contattando la SIM, che si occuperà di annotare il trasferimento delle quote nei propri registri interni.
Perché il trasferimento delle quote possa avvenire in Regime Alternativo, anche l’acquirente deve essere titolare di un Conto SIM. In questo caso le quote potranno essere trasferite senza sopportare alcun costo.
Ove l’acquirente non abbia un Conto SIM e non desideri aprirlo appositamente, il trasferimento delle quote dovrà avvenire secondo il Regime Ordinario (con relativi costi e adempimenti).
Si tenga comunque in conto che ove l’investitore ceda a titolo oneroso le proprie quote detenute in startup e/o PMI innovative entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento, egli decadrà dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tale tipologia di investimenti. delle quali ha eventualmente fruito.
- Esito negativo o “overfunding” della campagna
Perché l’intestazione delle quote secondo il Regime Alternativo possa aver effetto la campagna deve chiudersi con successo e non deve verificarsi una situazione di overfunding che comporti l’esclusione dell’investimento in corrispondenza del quale è stato attivato il Regime Alternativo: in questi due casi, come accade normalmente su mamacrowd, l’investimento non si perfeziona e le somme investite verranno restituite all’investitore seguendo le procedure previste per queste eventualità.
Il costo una tantum corrisposto alla SIM in sede di apertura del Conto SIM (sia nel caso di Adesione Tradizionale che di Adesione Massiva) non verrà rimborsato: infatti, il Conto SIM rimane aperto per le successive offerte in cui l’investitore opterà per il Regime Alternativo: in caso di esito positivo delle stesse, i costi una tantum di apertura del CONTO SIM non sono più dovuti e l’investitore (o l’offerente, in caso di Adesione Massiva) dovrà esclusivamente corrispondere a Directa SIM l’importo di euro 20,00 previsto per ciascuna adesione al Regime Alternativo.
- Diritto di recesso o di revoca
L’adesione al Regime Alternativo non comporta alcuna modifica alla modalità di esercizio del diritto di recesso o di revoca da parte dell’investitore.
Il costo una tantum corrisposto a Directa SIM in sede di apertura del Conto SIM non verrà rimborsato in caso di esercizio del diritto di recesso o di revoca del primo investimento effettuato con Regime Alternativo. Infatti, il Conto SIM (sia nel caso di Adesione Tradizionale che di Adesione Massiva) rimane aperto per le successive offerte in cui l’investitore opterà per il Regime Alternativo, con la conseguenza che, sugli investimenti successivi, l’investitore dovrà esclusivamente corrispondere a Directa SIM l’importo di euro 20,00 previsto per ciascuna adesione al Regime Alternativo (nel solo caso di Adesione Tradizionale, in caso di adesione Massiva paga sempre l’Offerente).
- Più investimenti relativi alla medesima offerta
Laddove l’investitore effettuasse più investimenti sulla medesima offerta, la procedura di attivazione del Regime Alternativo andrà ripetuta per ciascun investimento effettuato. Pertanto, se per il primo investimento l’investitore ha completato correttamente la procedura di apertura del Conto SIM, per ciascun investimento successivo, per il quale vorrà attivare il Servizio di Rubricazione anche nell’ambito della medesima offerta, dovrà ripetere la procedura descritta nel precedente paragrafo “Come aderire al Regime Alternativo”.
Ove, infatti, pur avendo completato correttamente la procedura di apertura del Conto SIM per il primo investimento, al momento di effettuare un successivo investimento nell’ambito della medesima offerta l’investitore non perfezioni anche per l’investimento successivo la procedura descritta nel precedente paragrafo “Come aderire al Regime Alternativo”, tale successivo investimento risulterà effettuato senza adesione al regime Alternativo (rimanendo ‘separato’ dal primo per il quale si è invece optato per il regime Alternativo) e seguirà, quindi, il Regime Ordinario di intestazione e circolazione;
- Conversione al regime ordinario
L’adesione al Regime Alternativo è sempre reversibile: l’Investitore potrà in ogni momento richiedere l’applicazione del regime ordinario di intestazione, chiedendo a Directa SIM (www.directa.it; indirizzo e-mail: directa@directa.it) di effettuare l’intestazione diretta delle quote in nome dell’Investitore stesso
In tale ipotesi, Directa SIM non addebiterà alcun costo all’Investitore ma quest’ultimo dovrà sostenere gli esborsi eventualmente dovuti alle figure professionali che potrebbero intervenire nella procedura di intestazione ordinaria (notaio e/o commercialista) nonché i relativi oneri amministrativi non specificamente a carico dell’Offerente, ove dovuti (bolli, diritti ecc..). Tali oneri dipendono dalle tariffe professionali in vigore o dagli accordi stipulati direttamente con i rispettivi professionisti.
Verifiche condotte dalla SIM
In caso di primo utilizzo del Servizio di Rubricazione le procedure di apertura del Conto SIM prevedono che venga effettuata a cura di Directa SIM una rapida procedura di identificazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio. In caso di esito negativo di tali verifiche l’adesione al Regime Alternativo non potrà perfezionarsi.
Condizione Sospensiva
L’adesione al Regime Alternativo, sia in caso di Adesione Tradizionale che di Adesione Massiva, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Directa SIM, è sospensivamente condizionata alla corretta identificazione ai fini antiriciclaggio dell’Investitore e, più in generale, al completamento della procedura di Attivazione del Servizio di Rubricazione predisposta da Directa SIM, nonché all’accettazione dei Termini e Condizioni di Mamacrowd (disponibili qui) delle Condizioni particolari del Servizio di Rubricazione (disponibili qui) e delle condizioni applicate da Directa SIM, rese disponibili all’Investitore nel corso della procedura di adesione.
In caso di mancata realizzazione delle predette condizioni sospensive e, nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, non si riesca ad attivare il Conto SIM, l’adesione al Regime Alternativo si avrà per non avvenuta, con la conseguenza che, ove l’Offerta abbia esito positivo (e non vi sia “overfunding”), l’Investitore è soggetto al Regime Ordinario.
Benefici fiscali
L’investitore, sia esso persona fisica o giuridica, che decide di aderire al Regime Alternativo potrà, comunque, godere dei benefici fiscali previsti dalla legge per gli investimenti in startup e PMI innovative ammissibili, così come accade già oggi con il Regime Ordinario di intestazione delle quote.
Imposta di bollo
L’ imposta di bollo è dovuta solo in caso di titoli quotati, quindi quote di società a responsabilità limitata e azioni di società per azioni non quotate sono escluse.
Sostituto d’imposta
La SIM nell’ambito del Servizio di Rubricazione, per le persone fisiche (non imprenditori) è un ‘sostituto d’imposta’.
Essa, nel percepire i proventi conseguiti per conto degli investitori che hanno attivato il Regime Alternativo, applica per loro conto le imposte previste dalla vigente normativa fiscale e trasferisce gli ammontare al netto della tassazione dovuta.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;
- integrato con le disposizioni di cui all’art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;
- integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.
STOCK OPTION
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
Per i soggetti percipienti si applica l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.
INCENTIVI FISCALI
Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29) provenienti da persone fisiche ( è prevista una detrazione dall’Irpef lorda pari al 30% della somma investita in Start-Up Innovative fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui); e giuridiche: (è prevista una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’investimento effettuato in Start-Up Innovative fino ad un massimo investito annuo di 1,88 milioni di euro). Gli incentivi valgono anche in caso di investimenti diretti in startup.
EQUITY CROWDFUNDING
Introduzione dell’equity crowdfunding (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
CREDITO AGEVOLATO
Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE (art. 30; sito dedicato): include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative.
LA SEZIONE SPECIALE
Per le startup innovative, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui la startup innovativa deve essere iscritta al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE A PUBBLICARE SU SITO INTERNET AZIENDALE
Si segnala l’importanza che sia compilato il campo relativo all’indirizzo del sito internet nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni previste dall’art. 25 comma 11 della legge
Il Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 il 17 dicembre 2012 obbliga all’art. 25, comma 11 le start up Innovative registrate nel registro speciale delle CCIAA a pubblicare sul proprio sito web i seguenti dati:
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l’incubatore certificato, sono rese disponibili,
assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile
da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio
sito Internet.
12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito
della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa,
esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.